RICHIESTA PER LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’installazione oppure, a scelta, contestualmente alla domanda di autorizzazione, l’Utilizzatore dovrà presentare ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’Art. 19 del D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 93 apposita richiesta per la verifica obbligatoria di messa in servizio. Ai soli fini della verifica di messa in servizio è consentita la temporanea messa in funzione dell’insieme.
La richiesta dovrà riportare quanto riportato nel modello allegato al presente.
NOTA
Il controllo di messa in servizio riguarda l’accertamento della corretta installazione del generatore nell’impianto ed il controllo del suo funzionamento in sicurezza, intendendo in tal modo che il suo inserimento non deve costituire elemento di criticità per la sicurezza dell’impianto a vapore di cui è parte.
In occasione di tale controllo devono essere accertate l’esistenza e la funzionalità dei dispositivi di protezione (accessori di sicurezza e dispositivi di controllo) posti a corredo dell’impianto per garantire il non superamento dei limiti ammissibili (pressione, temperatura, livello dell’acqua, ecc.). Deve essere inoltre accertato che l’installazione e l’esercizio dei generatori e dei componenti avvenga in conformità alle istruzioni d’uso da noi rilasciate e nel rispetto delle norme nazionali non contrastanti con i già citati Decreti di applicazione della Direttiva 97/23/CE (PED).
In occasione dell’espletamento del controllo di messa in servizio, ad ogni attrezzatura a pressione componente l’insieme per la quale risulta obbligatoria, in accordo al Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’art. 19 del D.Lgs 25/02/2000 n.93, l’effettuazione delle verifiche periodiche (ad esempio: tubazioni di qualsiasi categoria di collegamento tra caldaia ad olio diatermico e l’evaporatore, generatore di vapore, tubazione di terza categoria per vapor d’acqua, ecc.), verrà assegnato, ma non punzonato, un numero di matricola INAIL che contrassegnerà il relativo verbale riportante l’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d) del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, non sono soggetti alla verifica di messa in servizio di cui all’art. 4 del medesimo decreto, gli insiemi per i quali, da parte del competente organismo notificato (INAIL) o di un ispettorato degli utilizzatori, risultano effettuate, per quanto di propria competenza, le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.
La verifica degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, viene effettuata dall’Organismo Notificato in sede di costruzione e prima della consegna del generatore di vapore all’utilizzatore. Allegato alla documentazione del generatore vi sarà quindi un verbale attestante l’avvenuta effettuazione della verifica.
DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, all’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’INAIL e all’Unità Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio secondo quanto riportato nello specifico allegato al presente fascicolo. In caso di esonero dalla verifica di messa in servizio (art.5 comma 1 lettera d) del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329), in seguito alla verifica degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, l’efficienza dei citati accessori e dispositivi dovrà risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
VERIFICHE PERIODICHE
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l’obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica. L’attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati. Tali verifiche devono essere effettuate secondo le modalità descritte nel D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e D.M. 11 aprile 2011.
L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le USL/ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorsi tali termini temporali, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto nel Decreto Dirigenziale 19/09/2012. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica.
Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive sono le seguenti: